Agevolazioni Prima Casa Imu/Tasi/Tari su immobili posseduti dai cittadini italiani all'estero

07 agosto 2015

A seguito di numerosi chiarimenti richiesti al MEF, a causa delle divergenti interpretazioni ed informazioni date dai comuni in materia di agevolazioni prima casa in relazione a IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani residenti all'estero, è stata emanata da Dipartimento delle Finanze la risoluzione 6/DF del 26 giugno 2015.

Quadro normativo generale

Esaminando il dettato normativo riformato, è stato stabilito dall’art. 9-bis c.1 del D.L. 47/2014 che a partire dall'anno 2015,“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.Il c.2 stabilisce, inoltre, che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Al fine di considerare quella sita in Italia abitazione principale, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  1. possesso, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, di una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  2. iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
  3. essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

In tal casonon si applica l'IMU per l'abitazione principale, salvo che essa non sia iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

LaTASI si applica solo per un terzo dell'importo calcolato per l'imposta; si rammenta però che ai fini TASI, sostiene la risoluzione, "per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art.13 del D. L. n. 201 del 2011in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale".

Chiarimenti del D.F. sui requisiti dell'iscrizione all'AIRE e della fruizione del trattamento pensionistico nel Paese di residenza

Requisito AIRE: è sufficiente che il cittadino sia iscritto all’AIRE, ma non che l’immobile sia obbligatoriamente ubicato nello stesso comune di iscrizione all’AIRE.

Fruizione del trattamento pensionistico: al fine di poter usufruire dell'agevolazione abitazione principale, i cittadini italiani residenti all’estero possono percepire i seguenti tipi di pensione:

  • pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero;
  • pensioni autonome italiane e pensioni estere.

Percepire una pensione italiana, invece, non è requisito valido, in quanto la norma statuisce chiaramente il "pensionamento all'interno del rispettivo Paese di residenza", escludendo, pertanto, l'Italia.

La norma non chiarisce, però, il tipo di pensione da percepire: pertanto si intendono valide tutte le tipologie di pensioni (anzianità, vecchiaia, invalidità, ecc.) purché abbiano i suddetti requisiti.

A proposito dellapensione in convenzione internazionale, continua la risoluzione,"si deve evidenziare che detta tipologia di pensione, al di là del fatto che, ai fini della sussistenza del requisito, possa totalizzarsi la contribuzione versata in Italia con quella versata in un Paese estero, va considerata, a tutti gli effetti, una pensione per entrambe le componenti a carico dei due Stati. Pertanto, se il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del soggetto, può applicarsi il beneficio in questione. Diverso è, invece, il caso in cui il pensionato risiede in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione, sempre autonoma o in regime di totalizzazione internazionale (ad es. un contribuente che percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Francia). In questa ipotesi non può trovare applicazione la norma in commento dal momento che, trattandosi di una norma di deroga e, quindi, eccezionale, va interpretata restrittivamente".

Possibilità di agevolazioni per chi non possiede tutti i requisiti

Per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani all'estero che non dispongano di tutti i requisiti citati, il Comune può decidere di stabilire comunque altre agevolazioni mediante:

  • un'aliquota agevolata per l'IMU, comunque non inferiore allo 0,46%;
  • un'aliquota agevolata per la TASI, in base alla destinazione d'uso dell'immobile o, eventualmente, il totale azzeramento della stessa quando la legge lo consente (commi 676 e 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013) e il Comune lo dispone.

Archivio news

 

News dello studio

nov16

16/11/2015

Rimborsi Fiscali - Comunicazione IBAN

SICUREZZA E RAPIDITA’ NELL’EROGAZIONE DEI RIMBORSI FISCALI ConComunicato stampa del 16/10/2015 l'Agenzia delle Entrate comunica che per erogare i rimborsi fiscali in modo più sicuro

ott22

22/10/2015

Reati per omessi versamenti

NUOVE SOGLIE DI REATO PER OMESSI VERSAMENTI, INDEBITA COMPENSAZIONE E DISTRUZIONE DOCUMENTALE In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato su G.U. n. 233 ilD.lgs. 158/2015, in materia di revisione

ago7

07/08/2015

Agevolazioni Prima Casa Imu/Tasi/Tari su immobili posseduti dai cittadini italiani all'estero

A seguito di numerosi chiarimenti richiesti al MEF, a causa delle divergenti interpretazioni ed informazioni date dai comuni in materia di agevolazioni prima casa in relazione a IMU, TASI e TARI per